Art. 10.
(Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del consiglio di amministrazione della medesima Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i princìpi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.
        2. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia è deliberato, entro il termine di cui al comma 1, dal consiglio di amministrazione della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Il regolamento del personale dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le

 

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riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia fermo restando il rispetto, in materia di nuove assunzioni, delle disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.