1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del consiglio di amministrazione della medesima Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i princìpi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.
2. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia è deliberato, entro il termine di cui al comma 1, dal consiglio di amministrazione della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il regolamento del personale dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le